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Scritto da Administrator   
Mercoledì 02 Ottobre 2013 20:48

Nel nostro ordinamento diviene erede unicamente il soggetto che voglia essere tale, diversamente nessuno può, contro la propria volontà, acquisire il patrimonio del de cuius (soggetto che è venuto a mancare). Pertanto, prima di essere considerato erede ogni soggetto è “chiamato all’eredità”. Il chiamato avrà quindi il diritto di accettare l’eredità oppure no. Solamente con l’accettazione egli potrà essere considerato in tutto e per tutto erede. L’accettazione non è altro che una dichiarazione di volontà del chiamato diretta all’acquisto dell’eredità; non può essere parziale (quindi non si possono accettare solo alcuni beni e non altri) ed è irrevocabile. Gli effetti dell’accettazione risalgono al momento in cui si è aperta la successione.

 

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine ordinario di dieci anni dal giorno dell’apertura della successione. Quanto alle modalità, l’accettazione può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario. Con la prima si determina la confusione tra il patrimonio del defunto e dell’erede e quest’ultimo sarà quindi responsabile dei debiti ereditari per i quali risponderà anche con il proprio patrimonio (i creditori del de cuius potranno soddisfarsi anche aggredendo i beni dell’erede).

Diversamente, l’accettazione con beneficio di inventario ricorre quando l’erede intende impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, circoscrivendo le conseguenze economiche di una successione in cui i debiti superino i crediti. In questo caso, infatti, l’erede ottiene dalla legge di rispondere delle obbligazioni trasmessegli dal defunto solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.

L’accettazione beneficiata è una facoltà per ogni chiamato, nonostante eventuali divieti che possono essere stati indicati in testamento, che non avranno, invero, alcun valore. È una facoltà personale, nessuno, nemmeno i creditori, possono imporre un’accettazione con beneficio di inventario da parte del chiamato all’eredità.

In alcuni particolari casi, la legge prevede che l’accettazione beneficiata sia un obbligo, questo accade per il rappresentante di incapaci assoluti e relativi (ad esempio i minori) ovvero di associazioni, persone giuridiche, fondazioni ed enti non riconosciuti. Per l’accettazione con beneficio di inventario è prevista una forma solenne attraverso una dichiarazione che va fatta in Tribunale (innanzi al Cancelliere) ovvero ricevuta da notaio. In mancanza di solennità l’accettazione si considera pura e semplice.

Il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari avrà l’onere di procedere all’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o della notizia della chiamata all’eredità e dovrà decidere se accettare o rinunciare entro i quaranta giorni successivi; in caso di inosservanza dei termini egli sarà considerato erede puro e semplice. Qualora invece il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari può accettare con beneficio fino a che non sia prescritto il diritto di accettazione (10 anni); se accetta con beneficio dovrà provvedere all’inventario entro i successivi tre mesi.

L’erede beneficiato diventa amministratore del patrimonio ereditario anche nell’interesse dei creditori del de cuius ai quali deve rendere conto. Egli deve mantenere la destinazione dei beni ereditari diretti alla soddisfazione dei creditori; perciò può compiere ogni atto di straordinaria amministrazione avente scopo conservativo purché sia autorizzato dall’autorità giudiziaria. Tra i suoi obblighi principali vi è quello di soddisfare i creditori ereditari e legatari.

È possibile anche decadere dal beneficio di inventario nei seguenti casi: omissioni o inclusioni dolose nell’inventario, alienazione di beni o costituzione di garanzie reali (ipoteche) su di essi senza autorizzazione del giudice, inosservanze procedurali. Va detto, infine, che anche i creditori, a contrario, possono avere l’interesse che il patrimonio del defunto non si confonda con quello dell’erede quando quest’ultimo sia particolarmente indebitato e accetti l’eredità puramente e semplicemente.

In questo caso è evidente che il creditore del de cuius potrebbe perdere le proprie garanzie. Proprio per evitare ciò il legislatore ha previsto la possibilità per i creditori e legatari del defunto di richiedere la separazione dei beni di quest’ultimo da quelli dell’erede. In questo modo i creditori (o legatari) avranno la preferenza nel soddisfacimento sui beni ereditari rispetto ai creditori dell’erede ovvero dei creditori e legatari del de cuius che non hanno richiesto la separazione.

Il diritto alla separazione va esercitato entro il termine di decadenza di tre mesi dall’apertura della successione e si esercita, per i beni mobili, con domanda giudiziale mentre, per i beni immobili, mediante iscrizione sopra ogni bene con l’indicazione del credito, nome del defunto e dell’erede se conosciuto.

Avv. Francesca Zanoni Fiavé

(http://avvocatofrancescazanoni.wordpress.com/)