Home Società Il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente

Traduzioni e Comunicazione

Il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente
Scritto da Avv. Francesca Zanoni   
Giovedì 08 Settembre 2011 20:33

Questione molto dibattuta, soprattutto in sede di separazione e divorzio (o di modifica delle condizioni determinate in dette sedi), è quella relativa alla sussistenza dell’obbligo gravante sui genitori di proseguire a mantenere la prole pur se ormai divenuta maggiorenne.

Recentemente mi sono trovata ad affrontare un caso in cui l’ex marito di una mia cliente aveva promosso azione innanzi al Tribunale onde ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, che lo vedevano obbligato a versare all’ex moglie un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio avuto in costanza di matrimonio e tutt’ora convivente con la madre.

In particolare, veniva chiesto che il giudice disponesse il venir meno di tale obbligo di mantenimento sulla scorta del fatto che il figlio avesse ormai raggiunto la maggiore età, ragione per la quale, secondo l’ex marito, nulla egli doveva più corrispondere alla moglie a tale titolo.

Orbene, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli è sancito espressamente dall’art. 30 della Costituzione italiana, così come dall’art. 147 del Codice Civile.

Tale obbligo, peraltro, non cessa con la separazione od il divorzio dei coniugi i quali rimangono, seppure individualmente, tenuti a provvedere alle necessità economiche ed educative dei propri figli.

Alcuna norma, inoltre, stabilisce un limite temporale predeterminato a detto onere che permane sino al concreto raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli; conseguentemente, il raggiungimento della maggiore età non ne determina l’automatico venir meno.

Tale principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato l’equiparazione del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente al figlio minore.

La Giurisprudenza è unanime, infatti, nel ritenere che l’obbligo dei genitori di mantenere i propri figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di questi, ma si protrae sino a quando non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.

L’obbligo di mantenimento è connesso alla funzione educativa, non sembra quindi possibile astrattamente determinarne la durata; il raggiungimento dell’autonomia e dell’indipendenza economica può dipendere da situazioni giuridiche soggettive che non possono essere presunte in relazione al raggiungimento di una certa età.

Nel caso sottoposto al mio esame, il figlio seppure maggiorenne non era ancora riuscito a reperire un’occupazione consona alle proprie capacità lavorative e ciò legittimava la madre convivente a pretendere la regolare corresponsione, da parte dell’ex coniuge, dell’assegno di mantenimento prole.

Dal punto di vista processuale va ricordato che il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne non è tenuto a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo una sorta di presunzione che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori; per Giurisprudenza consolidata, quanto alla ripartizione dell’onere della prova, configurandosi il conseguimento dell’indipendenza economica quale fatto estintivo di un’obbligazione ex lege, sarà onere del coniuge che contesta la sussistenza dell’obbligo al mantenimento fornire la prova che il figlio maggiorenne sia divenuto economicamente autonomo; ovvero dovrà fornire la prova che quest’ultimo non svolge attività lavorativa retribuita per una condotta colpevole dello stesso, in quanto persistente in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e che rifiuti immotivatamente offerte di lavoro, o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro.

Di contro è comunque necessario rilevare che il giudice discrezionalmente valuterà in concreto, di volta in volta, il caso sottopostogli in modo da evitare fenomeni di “parassitismo”. Il prolungamento del mantenimento non deve quindi essere un mezzo per favorire una vita oziosa.

Un’ultima precisazione è d’obbligo: non sono mancate importanti pronunce giurisprudenziali che hanno sottolineato come l’obbligo al mantenimento gravante sui genitori non può comunque essere protratto per sempre; esso, infatti, viene meno anche nel caso in cui i figli si siano inseriti in altri nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia di origine.

Avv. Francesca Zanoni (Loc. Passo Ballino – Fiavè).