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Quali tutele per il consumatore?
Scritto da Avv. Francesca Zanoni   
Lunedì 10 Febbraio 2014 08:37

Molto spesso accade di acquistare un prodotto che poi risulta affetto da vizi e difetti che ne impediscono l’uso ovvero lo limitano significativamente.

Quali rimedi sono esperibili a tutela dell’acquirente? Come è meglio muoversi e quali sono le strategie da adottare per evitare di incorrere in decadenze o prescrizioni tali per cui non è più possibile ottenere tutela del proprio diritto? Il Codice Civile prevede in via generale che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata  o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.

A tale garanzia generale si affianca quella particolare prevista dal Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005) che fornisce una tutela maggiore al consumatore, ritenuto parte debole del rapporto contrattuale di compravendita, rispetto a quella prevista dal Codice Civile.

La maggiore tutela riservata al consumatore dal predetto codice muove dalla considerazione per cui l’acquirente persona fisica che acquista un bene agendo per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, è la “parte debole” del rapporto, rispetto invece al venditore professionista che risulta la “parte forte”.

L’art. 130 D.Lgs. n. 206/05 prevede, quindi, che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto, il consumatore ha diritto, a sua scelta (con i limiti indicati dall’articolo medesimo) alla riparazione o sostituzione del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

Effettuata la denuncia del difetto al venditore, questi può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio: il consumatore non è tenuto ad accettarlo, potendo sempre pretendere che venga disposto uno dei rimedi specificamente indicati dalla legge.

Sarà invece esperibile unicamente il rimedio della riduzione del prezzo laddove il vizio del bene sia di lieve entità, tale per cui i rimedi della riparazione o sostituzione si rivelino eccessivamente onerosi ovvero impossibili.

Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il consumatore deve, però, denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta; la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

Inoltre, la normativa in esame prevede che, ove il difetto si manifesti entro sei mesi dalla consegna del bene, si presume che tale vizio non sia stato causato dall’acquirente, esonerando quindi quest’ultimo dall’onere di dimostrare che il difetto non è stato da lui stesso causato presupponendo quindi che il vizio fosse insito nel prodotto compravenduto già al momento della vendita.

La garanzia offerta al consumatore per tutti i prodotti in circolazione nell’Unione Europea è di due anni dalla data dell’acquisto, mentre l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Ciò significa che entro tale termine l’acquirente deve procedere giudizialmente nei confronti del venditore al fine di far riconoscere davanti ad un Giudice la sussistenza dei vizi nonché per ottenere la riduzione del prezzo, ovvero la sostituzione del bene, fermo restando – se dimostrato – il diritto al risarcimento degli ulteriori danni patiti.

In merito alla garanzia, che comunque per il consumatore non può essere  inferiore a due anni dall’acquisto, va detto che molti prodotti sono dotati di una garanzia propria, c.d. garanzia convenzionale, che può stabilire – secondo gli accordi tra le parti – condizioni diverse in relazione al bene compravenduto.

Ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. 206/2005 la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Tale garanzia non potrà limitare le norme a tutela del consumatore, che resteranno impregiudicate, e dovrà indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

Fiavé - avvocatofrancescazanoni.wordpress.com/